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S.C. di Cassazione, sezione terza, con sentenza 14 maggio - 21 luglio 2009, n. 16920 "...la solidarietà passiva esige, in linea di principio, la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e dell'identica causa dell'obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione comune, di modo che, in mancanza di quest'ultimo requisito e in difetto di un'espressa disposizione di legge, l'intrinseca parziarietà dell'obbligazione prevale; che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di denaro; che la solidarietà del condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge e che l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 1123 c.c., impone di escludere che possa distinguersi tra profilo esterno e profilo interno dell'obbligazione; che, infine, in dipendenza del difetto di struttura unitaria del condominio, l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote". Fonte: notiziario Di Muro Studio Legale Romanazzi70010 Turi (Ba) - Via XX Settembre, n.39Tel. e Fax (+39) 080.8915903 Mob. 340 3038255Email
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