|
Spese condominiali tra acquirente e venditore |
|
|
|
|
Giudice di Pace di Caserta, sentenza del 26 luglio 2007
I venditori di un immobile in condominio, sono tenuti alla restituzione all’acquirente, di quanto da questi pagato all’amministratore per oneri condominiali relativi a periodi precedenti la data del contratto di compra/vendita per rogito notarile, tenuto anche conto della clausola negoziale riportata sullo stesso rogito, secondo cui, i coniugi venditori hanno dichiarato “di essere in regola con i pagamenti di oneri condominiali, tasse ed imposte di qualsiasi genere relativi all’immobile venduto, anche se ancora da accertare, o accertate successivamente, ma riferentesi al periodo di godimento dell’immobile stesso anteriore alla data odierna, solleva gli acquirenti medesimi da ogni responsabilità in modo che mai possa loro derivare fastidio o molestia” Fonte: condominioweb
|