|
Comm. Tributaria Prov.le di Bari, sez. 16 sentenza 27 novembre 2008 – 16 gennaio 2009, n. 9, Giudice Colagrande" Il concetto di abitazione principale non risulta necessariamente limitato a una sola unità come identificata catastalmente, ma è dato dall'uso specifico dell'immobile nel suo complesso. Il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo per l'applicazione delle agevolazioni fiscali assumendo rilievo l'effettiva utilizzazione dell'immobile complessivamente considerato". La Commissione rammenta che, per un caso analogo, in tema di ICI, con sentenza 29.10.2008, n. 25902 la Corte di Cassazione ha chiarito che "il contemporaneo utilizzo di due unità immobiliari, distintamente accatastate, anche se ubicate su piani differenti, non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per la “prima casa”, a condizione che per entrambe sussista l'utilizzo come dimora abituale del contribuente". Principio che la Commissione considera "di importanza rilevante, se si considera che l'agevolazione concessa dal legislatore può coinvolgere più tributi quali l'Irpef, l'ICI, il registro e l'IVA: quegli stessi tributi che possono essere interessati alla condizione riservata all'acquisto, alla vendita e al mantenimento degli immobili prima casa". Fonte: Notiziario Di Muro Studio Legale Romanazzi70010 Turi (Ba) - Via XX Settembre, n.39Tel. e Fax (+39) 080.8915903 Mob. 340 3038255Email
Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo C.F. RMN CSR 76D28 E038T P. IVA. 04628620728
|