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Erroneità del criterio di liquidazione della pensione agricola seguito dall'INPS PDF Stampa E-mail

Erroneità del criterio di liquidazione della pensione seguito dall'INPS, consistente nella mancata utilizzazione, per il calcolo delle pensioni, del salario medio convenzionale rilevato nell'anno in cui l'operaio ha prestato lavoro o è rima­sto disoccupato e pubblicato nell'anno successivo e nell'adozione per gli anni dal 1998 in poi del sala­rio medio convenzionale, rilevato nel 1995.  

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dotto Gianfranco Castellaneta all'udienza del 20/11/2007 te­nuta a Bari ha emesso la seguente 

SENTENZA

nella controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatoria n. 18838/2007 R.G.

TRA xxxxxxxxxx FILOMENA rappresentata e difesa dall'avv. C. Romanazzi

CONTRO INPS rappresentato e difeso dall'avv. xxxxxxxxx

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 26/7/2007, l'istante in epigrafe indicato adiva questo Giudice esponendo: a) che aveva lavorato in agricoltura come bracciante agricolo a tempo determinato iscritto negli elenchi anagrafici degli o.t.d.; b) che, a seguito di regolare istanza, era titolare di pensione INPS categ. VO n. 14004545 con decor­renza novembre 2006; c) che l'INPS gli aveva attribuito un trattamento pensionistico inferiore a quello effettivamente spettan­te; d) che in particolare, con specifico riferimento ad una delle tre componenti (coefficiente di calcolo, nu­mero di settimane di contribuzione accreditate al momento della pensione, retribuzione media settima­nale determinata in base alla media delle retribuzioni annuali conseguite in determinati periodi stabiliti dalla legge) e cioè alla retribuzione media settimanale, l'Istituto aveva adottato un criterio errato; e) che, infatti, per i lavoratori agricoli a tempo determinato il legislatore aveva dettato, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il criterio del C.d. salario convenzionale determinato in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate (d.p.r. 27/4/1968 n. 488); f) che l'INPS aveva errato perché, omettendo di considerare che il salario medio convenzionale da as­sumere per il calcolo della pensione doveva essere quello rilevato durante l'anno di occupazione e/o disoccupazione dall'apposita Commissione e pubblicato l'anno seguente con apposito Decreto Ministe­riale, aveva preso e prendeva come base di calcolo il salario pubblicato nell'anno precedente; g) che l'Istituto aveva commesso un'ulteriore errore laddove, per tutti gli anni dal 1998 in poi, aveva uti­lizzato la retribuzione media convenzionale rilevata nell'anno 1995 facendo così erronea applicazione dell'art. 2, comma 17, della legge 28/12/1995 n. 549 la quale si applicava soltanto alle prestazioni tem­poranee e non a quelle pensionistiche; h) che, i n'tal modo, la retribuzione pensionabile era stata agganciata a quella inferiore percepita in un periodo precedente a quello di riferimento così privando il pensionato di adeguata protezione previden­ziale in violazione dell'art. 38 Cost.; i) che tali errori, che avevano determinato la corresponsione di un importo di pensione inferiore a quello dovuto, avevano comportato riflessi sui miglioramenti pensionistici dovuti in base all'aumento per­centuale sul costo della vita e sui miglioramenti conseguenti alla disciplina della perequazione automa­tica.

Tanto premesso, evocava in giudizio l'INPS chiedendo:

1) Che fosse dichiarato il proprio diritto alla riliquidazione della pensione in godimento attraverso l’utilizzo, ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile, del salario medio conven­zionale degli operai agricoli a tempo determinato pubblicato con D.M. nell'anno immediatamente successivo a ciascuno di quelli di lavoro e o disoccupazione;

2) Che fosse condannato l'INPS al pagamento degli importi differenziali arretrati oltre accessori di legge ed al pagamento delle spese processuali in distrazione. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS contestando il fondamento della do­manda e sostenendo la piena correttezza del proprio operato eccependo in ogni caso l'intervenuta prescrizione delle differenze di rateo.

Quindi, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si deve rilevare che non ricorre nella fattispecie alcun profilo di inammissibilità o improcedibilità del ricorso per difetto della preventiva proposizione della domanda amministrativa. Essenziale a tal fine è il rilievo che in questa sede si controverte della riliquidazione di una prestazione già liquidata dall'lNPS - a seguito di domanda regolarmente e tempestivamente proposta dell’interessato - secondo parametri non corretti. Ciò posto, si deve ricordare che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha statuito che “Il termine di decadenza sostanziale fissato dall'art. 47, 3° comma, D.P.R. 639/70 (come interpretato dall'art. 6 D.L. 103/91, convertito in L. 166/91) non si applica all'azione giudiziaria finalizzata ad ottenere la riliquida­zione dell'indennità di disoccupazione ... , sicché tale diritto saggiace soltanto all'ordinaria prescrizione decennale” (Cass. S.U. 18/7/1996, n. 6491).

Irrilevante è la circostanza che questa decisione sia stata resa in un caso in cui la domanda di ricalcalo della prestazione faceva seguito alla sopravvenienza di una statuizione della Consulta (in par­titolare, Corte Cost. n. 497 del 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.13 D.L. 02/03/1974. n 30, conv. in L. 16/4/1974. n.114, nella parte in cui non prevede un meccanismo di ade­guamento del valore monetario dell'indennità di disoccupazione ordinaria ivi indicato in 800 lire al gior­naliere), perché siffatta genesi del principio di diritto in esame non ne esclude la riferibilità anche ad altre fattispecie in cui comunque si discuta della riliquidazione di una prestazione tempestivamente richiesta ma pagata in misura inferiore al dovuto.

In tale prospettiva è opportuno ricordare anche che, secondo Cass. civ., sez. Lavoro, 11/01/2000. n. 209: "La struttura normativa della perequazione automatica delle pensioni - secondo la quale la perequazione è un meccanismo di rivalutazione del trattamento pensionistico che opera automaticamente a scadenze e secondo regole determinate "ex ante" al realizzarsi di determinati fenomeni macroeconomici (come /'inflazione e l'aumento dei livelli salariali) - induce a ritenere che gli "scat­ti" perequativi periodici costituiscano una componente essenziale della pensione e una parte integrante di essa e non l'oggetto di un diritto autonomo e concettualmente distinto da quello concernente il trattamento previdenziale. Ne consegue che il termine di decadenza (sostanziale) previsto dall'art. 47 del DPR n. 639 del 1970, come interpretato dall'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 de 1991 non può trovare applicazione allorché la domanda giudiziale sia volta ad ottenere non già il diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata ma solo l'adeguamento dell'importo della medesima; in tal caso, pertanto, la pretesa non soggiace ad altra limite temporale che non sia quello dell'or­dinaria prescrizione decennale". 

Nella motivazione di detta sentenza la Suprema Corte rileva che, nell'ipotesi di domanda di pensione tempestivamente formulata all'ente previdenziale - la domanda riguarda necessariamente la prestazione nella sua interezza (non essendo concepibile una domanda per una parte soltanto del trat­tamento) e dunque anche la perequazione mentre, per converso, la mancata inclusione dell'adegua­mento di legge nella liquidazione del relativo importo dà luogo ad un adempimento parziale e alla cor­responsione di un trattamento inferiore al dovuto. Ne consegue che, le quante volte la domanda giudiziale sia volta ad ottenere, non già il diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adegua mento dell'importo della medesima, . la pretesa non soggiace ad altro limite temporale che non sia quello della ordinaria prescrizione de­cennale (nel cui ambito è stata comunque contenuta la presente domanda). Passando al merito della controversia, si deve puntualizzare che nessun dubbio sussiste circa il presupposto della domanda che risiede nell'erroneità del criterio di liquidazione della pensione seguito dall'INPS così come descritto in ricorso, consistente nella mancata utilizzazione, per il calcolo delle pensioni, del salario medio convenzionale rilevato nell'anno in cui l'operaio ha prestato lavoro o è rima­sto disoccupato e pubblicato nell'anno successivo e nell'adozione per gli anni dal 1998 in poi del sala­rio medio convenzionale, rilevato nel 1995.

Tale circostanza si può desumere, infatti, dalla mancata contestazione di tutti gli assunti in fatto contenuti nel ricorso introduttivo, che devono ritenersi pacifici, dal momento che l'Istituto si è limitato a contestare la tesi del ricorrente soltanto in punto di diritto. Fatte queste puntualizzazioni, osserva il Giudicante che la domanda appare fondata e merita pieno accogli mento.

I criteri di liquidazione seguiti dall'INPS sono infatti violativi del D.P.R. n. 488/1968, artt. 5 e 28, della L. n. 457/ 1972, art. 3, della L. n. 144/1999, art. 45, comma 21, della L. n. 297/1982, art. 3 e del D.Lgs. n. 503/1992, art. 3. La legge 8/8/1972, n. 457 all'art. 3 dispone circa la determinazione della indennità giornaliera di malattia prescrivendo che, per tale determinazione, debba farsi riferimento alla retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'art. 28 del D.P.R. 27/4/1968, n. 488. Tale norma, a sua volta, stabilisce che "a decorrere dal 1 agosto 1968 e fino al 31 dicembre 1970" (ma anche successivamente per effetto di quanto stabilito dal D.L. 1 luglio 1972, n. 287, art. 8, convertito nella L. 8 agosto 1972, n. 459) "i contributi base dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono dovuti nella misura stabilita dalla tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e nelle misure stabilite dalla successi­va tabella B, divise per sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per prayincia, con decreto del Ministra per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui al D.Lgs. 8 febbraio 1945, n. 75, art. 1, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavora stipulati per le suddette categorie di lavo­ratori dalle organizzazioni sindacali interessate ".  

La disposizione appena riprodotta non contiene riferimenti di ordine temporale che sono previ­sti, invece, per quanto riguarda i salariati fissi, dall'art. 3, comma 2, della L. 457/1972, secondo cui l'ammontare della retribuzione è costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente e, per quanto riguarda i gior­nalieri di campagna, nel successivo comma 3, secondo il quale l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennità fisse, è costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno.

La legge appena citata (457/1972) disciplina tutte le prestazioni temporanee spettanti ai lavoratori agricoli e cioè: indennità di malattia (art. 1 in relazione al primo comma dell'art. 3), indennità di ma­ternità (art. 3, comma 4), indennità di disoccupazione (art. 25 in relazione all'art. 3). Si deve a questo punto osservare che la Corte di Cassazione in più occasioni ha affermato che, in materia di determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato trova, applicazione della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, com­ma 21, che - interpretando autenticamente la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, comma 3 - ha stabilito che il termine del 30 ottobre, indicato in quest'ultima disposizione per la rilevazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle dette prestazioni, è il medesimo di quello previsto al comma secondo del citato articolo 3 per gli operai a tempo indeterminato e va riferito, quindi, all'anno precedente a quello in cui viene liquidata la prestazione previdenziale; tale disposizione, che - secondo la Corte - trova la giustificazione della propria efficacia retroattiva nell'esistenza di effettivi dubbi ermeneutici e non incide, peraltro, su posizioni previdenziali già acquisite, si sottrae a dubbi di legittimità costituzionale anche in relazione al principio di uguaglianza, con riferimento al trattamento fruito dai sa­lariati fissi, posto che nell'ambito dei meccanismi di determinazione previsti dalla citata L. n. 547 del 1972 - le due categorie di lavoratori agricoli risultano semplicemente parificate in ordine al sistema di rilevazione della retribuzione convenzionale di riferimento, ferma restando la differenza, a vantaggio dei giornalieri di campagna, della media retributiva operata fra tutte le qualifiche e non per ciascuna qualifica come per i salariati fissi (cfr. Casso 9/5/2001, n. 6455, Casso 8/8/2004, n. 10833).

Tale giurisprudenza, però, non è applica bile alla fattispecie in esame perché essa si è occupa­ta dell'interpretazione della norma in esame soltanto in relazione alla determinazione della retribuzione di riferimento per le prestazioni temporanee. Siffatta precisazione appare 'essenziale perché non è possibile affermare che il criterio di de­terminazione dettato per l'indennità di malattia, di maternità e di disoccupazione, sia espressione di un principio generale, applica bile, dunque, anche alle prestazioni pensionistiche, che prestazioni tempo- ranee non sono. L'art. 3 della legge 257 del 1972 si riferisce esclusivamente ai criteri di determinazione della re­tribuzione da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità di malattia, di maternità e di disoccupazione; nessun cenno è contenuto nella norma in questione ai trattamenti pensionistici (che sono cosa ben diversa dalle prestazioni temporanee) cosicché ben si può dire in questo caso che "ubi lex tacuit, noluit".

Significativa, del resto, è la circostanza che il legislatore, quando ha dettato la norma interpre­tativa di cui all'art. 45, comma 21, della legge 17/5/1999 n. 144 ("Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rile­vazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato”) ha avuto cura di precisare che tale criterio doveva trovare applicazione soltanto ai fini delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato.

Nessuna incidenza, perciò, ha la norma in questione su un sistema di calcolo della retribuzione pensionabile che rimane quello di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968, il quale, ai fini della modalità di determinazione della retribuzione, non collega i contratti di lavoro da prendere quale parametro ad uno specifico riferimento temporale ma fa riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia e perciò alle retribuzioni vigenti per ciascun anno.

Per le stesse ragioni erroneo si deve ritenere, dunque, il criterio di calcolo adottato dall'lNPS anche nella parte in cui, per gli anni dal 1998 in poi, ha utilizzato la retribuzione media convenzionale rilevata nell'anno 1995 ritenendo a torto che in materia dovesse trovare applicazione l'art. 2, comma 17, della legge 28/12/1995 n. 549 trascurando ancora una volta che tale disposizione non riguarda le pensioni ma soltanto le prestazioni temporanee.

Sotto un profilo più generale, non si può omettere poi di considerare che un'opzione interpreta­tiva che pretendesse (senza alcun aggancio testuale ed anzi in contrasto col chiaro tenore delle norme fin qui esaminate) di estendere i criteri applicabili alle prestazioni temporanee anche a quelle pensioni­stiche finirebbe con il collidere con il principio generale, che collega la prestazione pensionistica (anche) alla retribuzione percepita al momento del collocamento in quiescenza, in tal modo contrastando in maniera evidente con i principi di cui agli articoli 3 e 38 Cost. perché, per i soli lavoratori agricoli, non verrebbe presa in considerazione la retribuzione dell'anno di pensionamento, così incidendo significati­vamente sulla protezione previdenziale degli stessi.

Come osservato dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 3473/2007, secondo il sistema retributivo del calcolo pensionistico, la retribuzione pensionabile è sempre stata ancorata alla retribuzione percepita nelle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione (le ultime 260 settimane ai sensi dell'art. 3 della legge 29/5/1982 n. 297 e le ultime 520 settimane ai sensi dell'art. 2 co. 3 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 503); ciò in quanto il sistema di calcolo retributivo della pensione, essendo ispirato all'intento di non alterare negativamente il regime di vita acquisito durante la prestazione dell'attività lavorativa, tendeva a garantire una prestazione pensionistica di misura prossima il più possibile all'ultimo trattamento retributivo percepito.

I criteri di calcolo adottati dall'lNPS contrastano palesemente anche con tale principio di caratte­re generale e devono, pertanto, essere dichiarato illegittimi con condanna del medesimo Istituto a rili­quidare la pensione in esame secondo i criteri meglio indicati nel dispositivo di questa sentenza non­ché al pagamento delle differenze di pensione maturate e maturande oltre accessori di legge. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del difensore anticipatario.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da GUIDONE FILOMENA con ricorso depositato il 26/7/2007, nei confronti dell'INPS, così provvede:

1) dichiara che l'istante ha diritto alla riliquidazione della pensione in godimento mediante l'utilizzo, ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile, del salario medio convenzionale degli operai agricoli a tempo determinato pubblicato con decreto ministeriale nell'anno immediata­mente successivo a ciascuno di quelli di lavoro e/o di disoccupazione da considerare ai fini della determinazione della pensione con esclusione del congelamento al 1995;

2) condanna l'INPS alla riliquidazione della suddetta pensione applicando i criteri sopra indicati ed al pagam'ento in favore dell'istante delle consequenziali differenze di pensione dalla data di matura­zio ne della pensione stessa e comunque nei limiti della prescrizione decennale, oltre interessi e ri­valutazione come e nei limiti di legge;

3) condanna l'Istituto resistente al pagamento in favore dell'istante delle spese del presente giudizio …

Bari, 20/11/2007

Il GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Gianfranco Castellaneta  


 

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